La III Sezione del T.A.R. Sicilia, Palermo, con sentenza n. 2476 del 7 ottobre 2015, ha ritenuto che, per le gare ricadenti nell’ambito di applicazione temporale del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, deve ritenersi possibile applicare l’istituto del soccorso istruttorio anche qualora, nel caso di subappalto cd. “necessario” (a causa del mancato autonomo possesso dei requisiti di qualificazione da parte del concorrente), non venga indicato il nominativo del subappaltatore già in sede di gara. A tale conclusione deve addivenirsi in virtù del richiamo, effettuato all’art. 46, comma 1-ter, d.lgs. n. 163/2006, che consente di utilizzare il soccorso istruttorio anche nell’ipotesi di carenze diverse da quelle afferenti i requisiti di ordine generale.
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