La I Sezione del T.A.R. Piemonte, Torino, con sentenza n. 52 del 20 gennaio 2016, ha ritenuto irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti retroattivi, giacché l’ammissibilità della regolarizzazione postuma si tradurrebbe in un’integrazione dell’offerta, configurandosi come violazione della par condicio. Il requisito della regolarità contributiva e fiscale, invece, deve essere mantenuto per tutto lo svolgimento della gara fino all’aggiudicazione e, in caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei, deve sussistere con continuità in capo a tutti i partecipanti al consorzio o al raggruppamento.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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