La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 211 del 22 gennaio 2016, ha ritenuto che, nell’ambito dei giudizi di anomalia dell’offerta, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomale.
La valutazione di anomalia, infatti, pur essendo espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, va comunque fatta considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all’apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità e i benefici in termini di curriculum derivanti dall’aggiudicazione di un appalto pubblico.
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