Soccorso istruttorio: dichiarazioni art. 38, condanne non gravi, inadempimenti contrattuali

La II Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 798 del 22 gennaio 2016, ha ritenuto che non possa parlarsi di dichiarazione falsa nel caso in cui un concorrente abbia omesso di dichiarare una condanna non grave, ove risulti che la dichiarazione sia stata resa utilizzando un modello predisposto dalla stazione appaltante che prevedeva l’alternativa tra la dichiarazione positiva e quella negativa relativamente all’esistenza di condanne per reati gravi in danno dello Stato o della comunità. In tali ipotesi, sarà possibile applicare il cd. “soccorso istruttorio a pagamento” ex art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006.

La I Sezione del T.A.R. Toscana, con sentenza n. 11 del 13 gennaio 2016, ha affermato che non è applicabile, invece, il “soccorso istruttorio” nel caso di dichiarazioni false concernenti precedenti risoluzioni contrattuali, disposte da altre pubbliche amministrazioni per gravi inadempimenti contrattuali, ex art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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