La I Sezione del T.A.R. Molise, con sentenza n. 77 del 12 febbraio 2016, e la I Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, con ordinanza n. 990 del 24 febbraio 2016, a distanza di pochi giorni, hanno rimesso alla Corte di Giustizia U.E. la questione pregiudiziale di compatibilità con il diritto comunitario del combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 81/2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 3 e n. 9 del 2015, secondo cui la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina, in ogni caso, l’esclusione della concorrente, anche ove detto obbligo di separata indicazione non sia fatto proprio dalla legge di gara e anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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