L’Adunanza Plenaria sul preavviso di DURC negativo

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6 del 29 febbraio 2016, ha confermato, anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina del cd. preavviso di DURC negativo previsto all’art. 31, comma 8, d.l. n. 69/2013, l’orientamento secondo cui l’assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale alla data di presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

L’istituto dell’invito alla regolarizzazione ex art. 31, comma 8, d.l. n. 69/2013, infatti, può operare solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale, a nulla rilevando nei rapporti con la stazione appaltante per la verifica della veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163/2006, ai fini della partecipazione alla gara.

Inoltre, l’incameramento della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 48, d.lgs. n. 163/2006, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti e all’eventuale non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all’esclusione.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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