La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1032 del 15 marzo 2016, ha ritenuto che, in caso di c.d. avvalimento “di garanzia”, relativo ai requisiti finanziari, non occorre che il contratto si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere e da individuare con precisione, essendo sufficiente che emerga l’impegno della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio di esperienza.
La IV Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 880 del 3 marzo 2016, ha ritenuto ammissibile il ricorso all’istituto del c.d. avvalimento “infragruppo” in caso di mancanza di apposita previsione in senso contrario del bando di gara, sempre che il contratto di avvalimento in questione risulti sufficientemente specifico.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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