Oneri di sicurezza: nuova rimessione all’Adunanza Plenaria

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza-ordinanza n. 1090 del 17 marzo 2016, facendo seguito alle questioni pregiudiziali rimesse alla Corte di Giustizia dalT.A.R. Molise, (sentenza n. 77 del 12 febbraio) e dal T.A.R. Campania, Napoli (ordinanza n. 990 del 24 febbraio), ha nuovamente rimesso all’Adunanza Plenaria la questione dell’inapplicabilità del soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, già statuita dalla stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 3 e n. 9 del 2015, chiedendo se un tale principio di diritto sia rispettoso dei principi euro-unitari di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di parità di trattamento, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento, di proporzionalità e di trasparenza.

La V Sezione ha, inoltre, rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito se, in costanza di un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria, in assenza di una verifica espressa della rispondenza anche alla disciplina dell’Unione Europea e in caso di sospettato contrasto con detta disciplina, la singola Sezione debba rimettere nuovamente la questione all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 3, c.p.a., oppure possa sollevare autonomamente, quale giudice comune del diritto dell’Unione Europea, una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Si dà atto che la Corte di Giustizia, con la già citata sentenza Puligienica (C-689/13 ) del 5 aprile, ha già affermato la possibilità di adire direttamente la Corte di Giustizia, pur in presenza di un precedente dell’Adunanza Plenaria.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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