La Sezione I-ter del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 3487 del 22 marzo 2016, ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di un R.T.I. la cui mandataria sia stata colpita da informativa interdittiva antimafia in corso di gara, essendo le disposizioni di cui all’art. 37, comma 18, d.lgs. n. 163/2006, sulla sostituzione dell’impresa mandataria di un R.T.I. divenuta incapace, applicabili soltanto alle ipotesi in cui gli impedimenti siano intervenuti dopo la stipulazione del contratto.
La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 923 del 7 marzo 2016, ha affermato che, successivamente alla stipula del contratto, le disposizioni di cui all’art. 37, commi 18 e 19, d.lgs. n. 163/2006, sulla sostituzione dell’impresa mandataria o dell’impresa mandante di un R.T.I. divenuta incapace, si applicano anche nel caso in cui sia stata costituita una società consortile per l’esecuzione unitaria delle prestazioni appaltate, costituita da operatori economici riuniti in associazione temporanea.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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