La II Sezione del T.A.R. Lombardia, Brescia, con sentenza n. 434 del 22 marzo 2016, ha ritenuto che il soccorso istruttorio “rinforzato” o “a pagamento”, previsto all’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006, dato il tenore letterale della norma, debba ritenersi applicabile anche alla mancanza di documentazione “essenziale”, prescritta dalla legge o dal bando di gara, e che, in tal caso, debba attivarsi il sub-procedimento volto a consentire all’offerente di integrare la documentazione richiesta.
La I Sezione del T.A.R. Emilia Romagna, Parma, con sentenza n. 66 del 29 febbraio 2016, ha giudicato necessario il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, a prescindere dall’effettivo sfruttamento della possibilità di rimanere in gara integrando la documentazione carente, dovendosi ritenere la funzione di tale pagamento essenzialmente sanzionatoria dell’irregolarità commessa.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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