La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza C-689/13 del 5 aprile 2016 (c.d. sentenza Puligienica), ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione la regola giurisprudenziale nazionale, autorevolmente sostenuta dall’Adunanza Plenaria con le sentenze n. 4/2011 e n. 9/2014, che impone di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se quest’ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale inammissibile, senza esame nel merito.Andando oltre quanto stabilito con la precedente sentenza Fastweb (C-100/12), la Corte di Giustizia ha ritenuto sussistente, in ogni caso, l’obbligo del giudice di esaminare entrambi i ricorsi e ha affermato che tale obbligo prescinde dal numero di imprese rimaste in gara e dalla natura del vizio.
In sostanza, secondo le argomentazioni della Corte, la fondatezza del ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può, in nessun caso, comportare di per sé il rigetto del ricorso principale di un offerente escluso, sussistendo, per ciascuno degli operatori, un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri. Infatti, l’accoglimento anche del ricorso principale porterebbe l’amministrazione aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di procedere alla scelta di un’offerta regolare, addivenendo, quindi, alla revoca e all’eventuale riedizione dell’intera procedura di gara, cui ciascuno degli offerenti esclusi potrà nuovamente partecipare, ottenendo indirettamente l’effetto dell’aggiudicazione dell’appalto.
Con la stessa sentenza, la Corte ha, inoltre, affermato la possibilità, per il giudice nazionale, di adire direttamente la Corte di Giustizia, pur in presenza di una precedente pronuncia dell’Adunanza Plenaria, in caso di dubbi sulla compatibilità con il diritto comunitario, senza la necessità di investire nuovamente della questione l’Adunanza Plenaria.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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