Diverse pronunce hanno riguardato questo mese il contratto di avvalimento: si segnalano, in particolare, l’ordinanza di rimessione alla CGUE relativa alla possibile sostituzione dell’ausiliaria oltre a pronunce relative agli effetti della sanzione interdittiva ANAC irrogata nei confronti dell’ausiliaria o ancora relative alla dimostrazione della disponibilità dei mezzi e all’applicabilità del soccorso istruttorio.
La IV Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1522 del 15 aprile 2016, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione se possa essere considerata compatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale che, in materia di avvalimento, secondo l’interpretazione di “diritto vivente”, esclude la possibilità di indicare altra impresa in luogo di quella originariamente assunta come “impresa ausiliaria”, qualora quest’ultima abbia perduto o abbia visto ridurre i requisiti di qualificazione, comportando quindi l’esclusione del concorrente ausiliato per fatto non a lui riconducibile né oggettivamente né soggettivamente.
La III Sezione del T.A.R. Sicilia, Palermo, con sentenza n. 955 del 12 aprile 2016, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale una stazione appaltante ha revocato in autotutela l’aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto, motivato con riferimento al fatto che l’impresa ausiliaria della società risultata aggiudicataria sia stata successivamente raggiunta da una sanzione interdittiva dell’ANAC, nel caso in cui: a) il contratto di avvalimento sia stato stipulato prima dell’irrogazione della misura interdittiva; b) l’ausiliaria non abbia mai informato l’ausiliata né della pendenza del procedimento sanzionatorio dinanzi all’ANAC né della sanzione interdittiva successivamente irrogata.
In tal caso, infatti, l’aggiudicataria ha fatto in buona fede affidamento sul possesso dei requisiti di ordine morale dell’impresa ausiliaria di cui si è avvalsa.
La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1504 del 14 aprile 2016, ha ritenuto che, nel caso di mancata dimostrazione della disponibilità dei mezzi nel contratto di avvalimento, non sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di disporre il soccorso istruttorio. L’integrazione richiesta, infatti, non avrebbe ad oggetto un elemento preesistente al termine per la presentazione delle offerte ma un atto negoziale necessariamente successivo a quest’ultimo.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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