Diverse rilevanti pronunce hanno riguardato il contratto di avvalimento nel mese di giugno, a partire da una sentenza con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato ammissibile l’avvalimento “frazionato”.
La VI Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza C 27/15 del 2 giugno 2016, ha ritenuto compatibile con il diritto europeo il cd. avvalimento “frazionato”: di regola è consentito, quindi, il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dall’amministrazione, purché si dimostri che l’offerente che si avvale delle capacità di uno o più soggetti disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi necessari all’esecuzione dell’appalto.
Soltanto in ipotesi eccezionali, invece, è possibile esigere che il livello minimo di capacità richiesto dall’amministrazione sia raggiunto da un operatore economico unico o da un numero limitato di operatori, laddove tale esigenza sia connessa e proporzionata all’oggetto dell’appalto e alle sue peculiarità.
La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2952 del 30 giugno 2016, ha ritenuto sufficientemente completo, concreto, serio e determinato l’impegno contenuto in un contratto di avvalimento relativamente al prestito del requisito del proprio fatturato globale e specifico, non reputando necessari la quantificazione ed il concreto trasferimento delle risorse finanziarie oggetto di tale impegno.
La III Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2326 del 23 giugno 2016, ha ribadito che l’art. 37, d.lgs. n. 163/2006, che consente la sostituzione della mandante in corso di gara, deve ritenersi applicabile anche all’avvalimento per la sostituzione dell’impresa ausiliaria.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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