Interdittiva antimafia: amministrazione giudiziaria dei beni

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3633 del 12 agosto 2016, ha affermato che l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche suscettibili di condizionamento mafioso, in quanto misura di prevenzione a carattere patrimoniale priva di efficacia retroattiva, non può incidere sugli effetti dei provvedimenti amministrativi in precedenza adottati, incluse le informative interdittive antimafia. In sostanza, tale misura non comporta il venir meno ex tunc degli effetti preclusivi derivanti dall’interdittiva antimafia in precedenza disposta dalla Prefettura U.T.G. né, tantomeno, comporta il venir meno dell’efficacia del provvedimento di esclusione dalla gara adottato sulla base di tale interdittiva.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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