Ricorso incidentale: casi in cui sussiste la necessità di esaminare anche il ricorso principale

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3708 del 26 agosto 2016, ha fornito numerosi chiarimenti riguardo ai principi dettati dalla recente (e fondamentale) sentenza “Puligienica” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-689/13 del 5 aprile), precisando, in particolar modo, in quali casi l’esame del ricorso principale, a seguito della proposizione di un ricorso incidentale escludente, debba effettivamente considerarsi doveroso.

La III Sezione ha, pertanto, chiarito che l’esame del ricorso principale è doveroso, a prescindere dal numero di imprese che hanno partecipato alla procedura, soltanto quando dall’accoglimento dello stesso deriva, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale.

Deve escludersi, invece, che la Corte di Giustizia abbia inteso prescrivere l’esame del ricorso principale anche nelle situazioni di fatto in cui dal suo accoglimento il ricorrente principale non trarrebbe alcun vantaggio, neanche in via strumentale. In particolare, per vantaggio si deve intendere anche quello al successivo riesame, in via di autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la sentenza di accoglimento.

In sostanza, l’interesse strumentale all’esame del ricorso principale è configurabile non solo quando le imprese rimaste in gara siano solo due, ma anche nelle ipotesi in cui il vizio dedotto a carico di un’offerta sia comune anche ad altre offerte, ancorché presentate da imprese rimaste estranee al giudizio, posto che dal suo accertamento potrebbe derivare l’esclusione anche di queste ultime in via di autotutela, con la conseguente rinnovazione della procedura.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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