Soccorso istruttorio “a pagamento”: casistica

La III Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 9656 del 12 settembre 2016, ancora a proposito di soccorso istruttorio “a pagamento”, ha aderito, con alcune precisazioni, all’orientamento secondo cui la sanzione di cui al citato art. 38, comma 2-bis, sia dovuta soltanto quando l’operatore economico intenda proseguire nella gara, costituendo una sorta di corrispettivo in favore della stazione appaltante, connesso all’aggravamento del procedimento derivante dal ricorso al soccorso istruttorio.

Ad ogni modo, la stazione appaltante potrà comunque incamerare la sanzione nel caso in cui la mancata integrazione dipenda da una effettiva carenza del requisito dichiarato.

La IV Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3847 del 12 settembre 2016, ha considerato compatibile con il disposto dell’art. 38, comma 2-bis, l’operato della stazione appaltante che abbia chiesto ad un’impresa partecipante ad una gara per la fornitura di prodotti di chiarire le caratteristiche tecniche del prodotto offerto: tale richiesta, infatti, non finisce per determinare un’integrazione postuma dell’offerta, ma solo una sua migliore descrizione.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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