La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3481 del 2 agosto 2016, ha ritenuto che l’ampiezza del potere di soccorso istruttorio, anche a seguito delle novità introdotte con d.l. n. 90/2014, è tuttavia pur sempre circoscritta alle dichiarazioni e attestazioni su fatti, stati e qualità che compongono la documentazione amministrativa che i partecipanti a procedure di affidamento di tali contratti sono tenuti a presentare.
Tale potere non si estende, quindi, agli elementi attinenti alle offerte, pena altrimenti la vanificazione del canone generale di par condicio e l’essenza stessa della procedura selettiva.
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