L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 19 del 27 luglio 2016, facendo seguito alla propria sentenza n. 3/2015, ha dettato nuovi principi in materia di oneri di sicurezza aziendale, con particolare riguardo alla doverosità dell’esercizio del soccorso istruttorio.
In particolare, ha stabilito che, per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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