La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 982 del 2 marzo 2017, ha affermato che il Prefetto, ai fini dell’emissione di un’informativa interdittiva antimafia, deve necessariamente tenere in conto il sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale, sintomatico dell’infiltrazione mafiosa, ma deve nel contempo effettuare un autonomo apprezzamento, nel suo contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un automatismo tra l’emissione del provvedimento cautelare in sede penale e l’emissione dell’informativa stessa.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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