La II Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 5899 del 18 maggio 2017, ha precisato che l’anomalia dell’offerta va verificata considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità e il vantaggio curricolare derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria ed avere portato a termine un appalto pubblico.
Di conseguenza, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, con l’unico limite del completo azzeramento del margine positivo.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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