Soccorso istruttorio: verifica delle dichiarazioni e controllo sull’effettiva sussistenza dei requisiti

La I Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con sentenza n. 1092 del 12 maggio 2017, ha affermato che il soccorso istruttorio riguarda la sola fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali per l’ammissione alla gara e non anche la fase del controllo dell’effettiva sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Come ribadito dalla I Sezione, verificare le dichiarazioni relative ai requisiti necessari per l’ammissione alla gara è cosa ben diversa dal verificare che i requisiti dichiarati effettivamente sussistono.

D’altra parte, ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, la fase di comprova dei requisiti di idoneità non è affatto contemplata nel perimetro di applicazione del soccorso istruttorio.

Inoltre, come rilevato dal T.A.R., essendo tale fase connotata da particolare rapidità, al fine di consentire una sollecita conclusione del procedimento, non potrebbe essere tollerata una ulteriore interlocuzione con la stazione appaltante in ordine alla sufficienza dei documenti prodotti per comprovare la presenza dei requisiti: costituisce, infatti, onere del concorrente produrre, nel termine perentorio di dieci giorni, i documenti sufficienti alla comprova attraverso le modalità specificate nella lex specialis.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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