L’VIII Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza dell’11 maggio 2017 resa nella causa C-131/16, si è espressa in merito alla compatibilità del soccorso istruttorio con il principio di parità di trattamento, individuando così quali siano i limiti di soccorribilità.
La Corte ha affermato, in particolare, che il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’art. 10 della direttiva 2004/17/CE, osta a che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a presentare le dichiarazioni o i documenti la cui comunicazione era richiesta dal capitolato d’oneri e che non sono stati presentati nel termine stabilito per presentare le offerte.
Tale articolo non osta, invece, a che l’amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a chiarire un’offerta o a rettificare un errore materiale manifesto contenuto in quest’ultima, a condizione che, tuttavia, un tale invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano trattati in modo uguale e leale e che tale chiarimento o tale rettifica non possa essere assimilato alla presentazione di una nuova offerta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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