La VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2098 dell’8 maggio 2017, ha ritenuto illegittima l’esclusione di una ditta da una gara per la fornitura e la manutenzione di un software, motivata con riferimento al fatto che tale impresa, in adempimento dell’obbligo previsto dal bando, avesse dichiarato costi pari a zero a titolo di oneri di sicurezza. Trattandosi, all’evidenza, dell’affidamento di un servizio di natura intellettuale, infatti, l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero non comporta di per sé l’esclusione del concorrente.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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