Oneri di sicurezza: indicazione non necessaria per i servizi di natura intellettuale

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2098 dell’8 maggio 2017, ha ritenuto illegittima l’esclusione di una ditta da una gara per la fornitura e la manutenzione di un software, motivata con riferimento al fatto che tale impresa, in adempimento dell’obbligo previsto dal bando, avesse dichiarato costi pari a zero a titolo di oneri di sicurezza. Trattandosi, all’evidenza, dell’affidamento di un servizio di natura intellettuale, infatti, l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero non comporta di per sé l’esclusione del concorrente.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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