La II Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 5899 del 18 maggio 2017, ha affermato che, nelle gare di appalto, i costi di sicurezza aziendale devono essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio: sono, pertanto, strettamente dipendenti dall’organizzazione dell’impresa e fanno necessariamente parte dell’offerta. Tale tipologia di oneri, infatti, varia da un’impresa all’altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa. Ciò a differenza dei cd. costi da “interferenza”, che sono quantificati a monte dalla stazione appaltante nel D.U.V.R.I. e, per gli appalti di lavori, nel P.S.C.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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