Divieto di avvalimento “a cascata”

La Sezione I-quater del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 10345 del 13 ottobre 2017, ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto di un R.T.I., avendo la mandante prestato il requisito proprio fatturato all’altra mandante, avvalendosi a tale scopo dei requisiti di un soggetto terzo e contravvenendo in questo modo al divieto di avvalimento “a cascata” di cui all’art. 89, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. Tale divieto, come ricordato dal T.A.R., è finalizzato a rendere effettivo il ricorso all’istituto, evitando la circolazione meramente cartolare dei requisiti, che impedirebbe la puntuale individuazione del ruolo di ciascun soggetto coinvolto nell’esecuzione dell’appalto e delle connesse responsabilità, compromettendo la serietà e l’affidabilità dell’offerta.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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