Ricorso incidentale: ordine di esame rispetto al ricorso principale, pluralità di concorrenti le cui offerte non sono censurate, rimessione all’Adunanza Plenaria

La V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5103 del 6 novembre 2017, preso atto dei diversi indirizzi interpretativi sviluppatisi in merito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 aprile 2016, C-689/13 (cd. sentenza Puligienica), ha rimesso nuovamente all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato una questione afferente l’ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale, con riguardo all’ipotesi in cui vi siano in gara più di due concorrenti le cui offerte non siano censurate.

In particolare, si richiede all’Adunanza Plenaria di chiarire “se, in un giudizio di impugnazione degli atti di procedura di gara ad evidenza pubblica, il giudice sia tenuto ad esaminare congiuntamente il ricorso principale e il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicatario, anche se alla procedura abbiano preso parte altri concorrenti le cui offerte non sono state oggetto di impugnazione e verifichi che i vizi delle offerte prospettati come motivi di ricorso siano propri delle sole offerte contestate”.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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