Soccorso istruttorio: il caso del mancato pagamento del contributo ANAC

La Sezione III-bis del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 11031 del 6 novembre 2017, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara disposto per effetto del mancato pagamento del contributo ANAC ex art. 1, comma 67, l. n. 266/2005, nel caso in cui il bando non preveda espressamente tale versamento a pena di esclusione e risulti che la ditta interessata, a seguito di invito della stazione appaltante, abbia effettuato il versamento (anche se dopo che erano scaduti i termini per la presentazione dell’offerta).

Infatti, la norma secondo cui è condizione di ammissibilità dell’offerta l’obbligo di versamento del contributo ANAC non esclude l’interpretazione, compatibile con il diritto dell’Unione Europea, che il versamento, pur condizionando l’offerta, possa essere anche tardivo, trattandosi di violazione formale.

Il T.A.R. ha chiarito, inoltre, che il cd. PassOE possa essere prodotto anche in seguito (in particolare, in esito alla procedura di soccorso istruttorio), purché il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’ANAC, cd. AVCpass) sia stato già perfezionato.

In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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