La I Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, con sentenza n. 2390 dell’11 aprile 2018, ha ritenuto legittima l’esclusione dalla gara ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, disposta perché la concorrente è iscritta al casellario informatico dell’ANAC per essersi resa colpevole di violazioni in tema in inadempimento contrattuale, a nulla rilevando che la risoluzione, disposta da altra stazione appaltante per fatto ritenuto grave, sia stata giudizialmente contestata innanzi al Tribunale con giudizio ancora pendente.
Tale interpretazione, particolarmente rigida, è fondata sulla considerazione della portata meramente esemplificativa delle ipotesi di grave illecito professionale contemplate all’art. 80, comma 5, lett. c), tra cui «la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio».
Più in particolare, l’esistenza di una contestazione giudiziale della risoluzione non implica che la fattispecie concreta ricada esclusivamente nell’ipotesi esemplificativa citata, con applicazione del relativo regime operativo; ad avviso del T.A.R., infatti, l’inadempimento, a prescindere dalla risoluzione, resta già di per sé un presupposto rilevante ai fini dell’individuazione di un grave illecito professionale.
Quindi, scomponendo la fattispecie concreta in risoluzione e inadempimento contrattuale, legittimamente la stazione appaltante può basarsi sul solo inadempimento per qualificare il fatto, inteso come comportamento contrattuale del concorrente, quale grave illecito professionale.
Per la I Sezione, ciò è possibile con l’unico limite di dover dimostrare l’incidenza di tale inadempimento in punto di inaffidabilità, ma comunque a prescindere dalla risoluzione e dalla pendenza di un giudizio sulla risoluzione stessa.
Tale indirizzo interpretativo, se dovesse trovare conferma in Consiglio di Stato, sembrerebbe poter vanificare la lettera della disposizione, ove ritiene rilevante, ai fini dell’esclusione, la risoluzione contrattuale solo se non contestata in giudizio: l’inadempimento contrattuale, infatti, rileverebbe a prescindere dalla risoluzione.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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