Soccorso istruttorio: riduzione del termine per inviare documentazione integrativa, illegittimità

L’VIII Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, con sentenza n. 3067dell’8 maggio 2018, ha ritenuto illegittimo l’operato di una commissione di gara che, in sede di soccorso istruttorio, aveva concesso un termine di cinque giorni per produrre documentazione integrativa, in luogo del termine di dieci giorni di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016.

Un tale operato, infatti, contrasta con il principio di massima partecipazione, da considerarsi ormai prevalente rispetto al principio di par condicio tra i concorrenti.

Deve notarsi, a tal proposito, che la formulazione dell’art. 83, comma 9, cit., si riferisce a un termine «non superiore a dieci giorni», quindi evidentemente con questa pronuncia il T.A.R. ha inteso valorizzare il principio di massima partecipazione più del dato letterale.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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