Due recenti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e del T.a.r. Lazio hanno aderito a opposte interpretazioni dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, relativo alla causa di esclusione per gravi illeciti professionali.
Dapprima, la sentenza del C.g.a. n. 252 del 30 aprile 2018 ha ribadito l’interpretazione, già fatta propria dalle recenti sentenze del T.a.r. Campania n. 2390/2018 e del Consiglio di Stato n. 1299/2018, secondo cui è possibile considerare legittima l’esclusione per gravi illeciti professionali a prescindere dalla circostanza che la risoluzione contrattuale sia sub iudice, ritenendo meramente esemplificativa l’elencazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), e valorizzando la motivazione della stazione appaltante sull’effettività, sulla gravità e sull’inescusabilità dell’inadempimento in questione.
Tale pronuncia ha quindi condiviso la tesi “estensiva”, che consente di ampliare il catalogo di cui alla citata lett. c) e di ritenere l’inadempimento rilevante quale grave illecito professionale a prescindere dalla risoluzione.
Più chiaramente, la lettura della norma fatta propria dal C.g.a., partendo dalla ritenuta portata meramente esemplificativa delle ipotesi di grave illecito professionale, tra cui «la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio», consente di affermare che l’inadempimento, se grave, effettivo e inescusabile, resta già di per sé un presupposto rilevante ai fini dell’individuazione di un grave illecito professionale.
In senso opposto si è collocata, invece, l’interpretazione “restrittiva” prospettata dal T.a.r. Lazio, sez. III-quater, con sentenza n. 4793 del 2 maggio, forse più aderente alle originarie intenzioni del legislatore.
Il T.a.r. Lazio ha escluso, infatti, che la causa di esclusione da una gara per gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), possa essere oggetto di interpretazioni estensive, dovendo ritenersi che l’elencazione ivi contenuta sia tassativa e non integrabile al di fuori delle fattispecie in essa elencate come sviluppate dalle linee guida dell’Anac.
Il T.a.r. Lazio ha richiamato, sul punto, il precedente conforme del T.a.r. Sardegna, n. 124/2017, contrastante con l’interpretazione da ultimo prospettata dal Consiglio di Stato e dal C.g.a.
In definitiva, aderendo all’impostazione “restrittiva” del T.a.r. Lazio, rileverebbero, quali gravi illeciti professionali, soltanto quelli elencati dall’art. 80, comma 5, lett. c), vale a dire:
- «le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».
L’interpretazione “estensiva”, al contrario, consentirebbe di ritenere rilevanti quali gravi illeciti professionali anche diverse fattispecie.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.
Categorie


