Violazione di linee guida ANAC: non è causa di esclusione dalla gara

La II Sezione del T.A.R. Puglia, Lecce, con sentenza n. 519 del 28 marzo 2019, ha affermato che non è possibile disporre l’esclusione di una concorrente da una gara di appalto sulla base di una disposizione contenuta in linee guida dell’ANAC e non contemplata da alcuna disposizione né della lex generalis né della lex specialis. Infatti, le suddette linee guida non sono state approvate con decreto ministeriale o interministeriale; pertanto, esse non possiedono la forza normativa dei regolamenti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 17 comma 3, l. n. 400/88, con tutto ciò che ne deriva in termini di forza e valore dell’atto.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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