L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6 del 27 marzo 2019, ha ribadito la perdurante necessità della corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione negli appalti di lavori.
Ha chiarito, infatti, l’Adunanza Plenaria che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori.
La sentenza riguarda un appalto disciplinato dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e il richiamo all’art. 92, d.P.R. n. 207/2010, è effettuato in considerazione della perdurante vigenza di tale articolo in attesa degli atti attuativi del nuovo Codice, nei termini precisati dall’ordinanza di rimessione richiamata sul punto dall’Adunanza Plenaria.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Categorie



