Il T.a.r. Lazio, Roma, con ordinanza n. 7258 dell’8 novembre 2019, relativa a un giudizio instaurato successivamente all’entrata in vigore del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. decreto “sblocca cantieri”) e della relativa legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, ha ritenuto che un ricorso avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva presentasse profili di inammissibilità per violazione dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., essendo spirato il termine che imponeva la tempestiva impugnazione del provvedimento di ammissione dell’aggiudicataria, adottato in data 12 febbraio 2018, quindi ben prima dello “sblocca-cantieri”.
Come è noto, il decreto legge “sblocca cantieri”, anche a seguito della legge di conversione, abrogava il tanto discusso rito superaccelerato di cui all’art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a., che prevedeva che l’impugnativa degli atti di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara di appalto dovesse essere effettuata entro trenta giorni dalla pubblicazione del relativo atto sul profilo della stazione appaltante. L’intervenuta abrogazione sembrava voler prendere atto dei numerosi problemi che l’applicazione di detto rito causava agli operatori economici nonché della pendenza di una questione di legittimità costituzionale.
Nell’abrogare il rito superaccelerato, l’art. 1, comma 23, D.L. n. 32/2019, così come convertito in legge, prevedeva che «le disposizioni di cui al comma 22 (ndr: al comma 22 era prevista l’abrogazione del rito) si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Con la pronuncia in commento, il T.a.r. Lazio, sminuendo la portata della norma transitoria del decreto “sblocca cantieri”, ha contribuito a chiarire il quadro.
Ad avviso del T.a.r., un provvedimento di ammissione dell’aggiudicataria adottato quando era ancora pienamente vigente il rito superaccelerato (nella fattispecie il 12 febbraio 2018) e allora non impugnato nei termini dalla controinteressata non può essere messo in discussione sulla base di una normativa processuale sopravvenuta, trattandosi di un dato sostanziale ormai consolidato.
Sarebbe inammissibile, pertanto, un ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione, pur notificato dopo l’entrata in vigore del decreto “sblocca cantieri” e della relativa legge di conversione, quando non si sia impugnato nei termini di cui all’oggi abrogato comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a. un provvedimento di ammissione/esclusione adottato invece prima dell’entrata in vigore del decreto.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.
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