Rito superaccelerato: il termine decorre dall’effettiva conoscenza dei motivi di illegittimità dell’ammissione

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 546 del 22 gennaio 2020, ha reso interessanti considerazioni in tema di rito superaccelerato, ancora applicabile ratione temporis «ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (art. 1, comma 23, D.L. n. 32/2019) e, quindi, anche al caso di specie.

La decisione ha confermato quanto già affermato in primo grado dal T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 621/2019, secondo cui la mera conoscenza del provvedimento di ammissione del concorrente – risultato poi aggiudicatario – non sarebbe idonea a determinare la decorrenza del breve termine di impugnazione previsto dal rito superaccelerato, qualora l’operatore economico non sia messo in grado di acquisire adeguata contezza delle motivazioni con cui la stazione appaltante avesse disposto l’ammissione stessa.

Nel caso di specie, in particolare, non sarebbe sufficiente la mera comunicazione di ammissione ricevuta e i verbali alla stessa allegati e pubblicati sul profilo del committente, non essendo dagli stessi possibile evincere gli specifici motivi di illegittimità dell’ammissione del r.t.i. concorrente.

Quanto chiarito dal Consiglio di Stato è basato sull’interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, resa nella causa C-54/18 del 14 febbraio 2018.

richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, oltre alla propria precedente sentenza n. 4025/2019, affermando che la pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi alla fase di aggiudicazione/esclusione è idonea a far decorrere il termine di 30 giorni previsto dal rito superaccelerato, sempreché tali provvedimenti siano «idonei a veicolare le informazioni necessarie ad esplicitare i motivi su cui riposano».

Ad avviso della III Sezione, il criterio ermeneutico così adottato costituisce l’espressione dell’«unico significato plausibile» del principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia: infatti, di per sé, «l’onere di immediata impugnazione del provvedimento recante le ammissioni e le esclusioni non lede il diritto di difesa dell’operatore economico, ma questi deve essere messo in grado di conoscere agevolmente tutti gli elementi necessari per verificare la correttezza dell’operato della stazione appaltante».

Ciò che è particolarmente significativo è che a nulla rileva, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, nemmeno la circostanza che l’interessato, ricevuta la notizia dell’intervenuta pubblicazione del provvedimento recante le ammissioni, avrebbe potuto esercitare il diritto di accesso ai documenti della procedura.

Dunque, molto semplicemente, «in mancanza di una prova rigorosa circa l’effettiva conoscenza di tali elementi documentali, il termine per la proposizione del ricorso non inizia a decorrere, a nulla rilevando la circostanza che l’interessato, ricevuta la notizia dell’intervenuta pubblicazione del provvedimento recante le ammissioni, avrebbe potuto esercitare il diritto di accesso ai documenti della procedura».

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.

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