Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 123 del 14 febbraio 2020, ha avuto l’occasione di chiarire uno degli aspetti applicativi più dibattuti del rito superaccelerato, definendo se ed entro quali limiti sia ammissibile l’impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento di aggiudicazione, intervenuto nelle more del giudizio introdotto ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a.
Il C.G.A. ha ritenuto ammissibile, in tali fattispecie, l’impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento di aggiudicazione, se il ricorso avverso i provvedimenti di ammissione/esclusione, introdotto ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a., è ancora pendente e se le censure derivano dai vizi della fase di individuazione dei concorrenti ammessi.
Innanzitutto, interpretando letteralmente il citato comma 7 dell’art. 120, il C.G.A. ha chiarito che la mancanza dell’obbligo di impugnazione con motivi aggiunti in relazione agli atti che seguono i provvedimenti di ammissione ed esclusione impugnati ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., non può costituire un divieto in tal senso. Il tenore letterale del comma 7, infatti, non si spinge oltre: l’unica indicazione che stabilisce è quella relativa all’eccezione rispetto all’obbligo di impugnare con motivi aggiunti gli atti successivi delle procedure di affidamento, non certo un divieto.
Tra l’obbligo e il divieto, dunque, vi è l’area grigia della possibilità.
Ad avviso del C.G.A., in breve, «il tenore letterale del comma 7 non supporta […], dal punto di vista letterale, la previsione del divieto di presentazione di motivi aggiunti successivi a un ricorso presentato ai sensi del comma 2 bis. Né la ratio dell’istituto introdotto con il comma 2 bis depone nel senso di interpretarlo quale divieto di impugnare i provvedimenti posteriori con motivi aggiunti».
Più in particolare, per il C.G.A., il permanere di tale possibilità deve essere ricollegato al caso in cui l’aggiudicazione, anziché intervenire dopo l’esaurimento del contenzioso relativo alle ammissioni e alle esclusioni, intervenga nelle more, determinando l’impossibilità che il quadro dei concorrenti sia definito prima dell’epilogo della gara e così vanificando lo scopo del rito superaccelerato di definire anticipatamente quella fase. In tal caso, il concorrente che abbia impugnato il provvedimento di ammissione/esclusione sarà tenuto a impugnare anche l’aggiudicazione nelle more intervenuta, avendo facoltà di farlo anche con motivi aggiunti.
Afferma il C.G.A., infatti, che «non può impedirsi che il ricorrente impugni con motivi aggiunti l’aggiudicazione se le censure derivano dai vizi della fase di individuazione dei concorrenti ammessi, né può specularmente evitarsi che il giudice provveda, in caso di ricorsi separati, alla riunione dei medesimi».
A favore di tali tesi, come ricordato dal C.G.A., militano evidenti ragioni di economia processuale, nonché i principi di ragionevole durata del processo, di effettività della tutela e di contenimento dei costi della parte.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.
Categorie


