La Corte costituzionale salva l’onere motivazionale previsto per l’in house

La Corte costituzionale, con sentenza n. 100 del 27 maggio 2020, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla II Sezione del T.a.r. Liguria, relativa all’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede l’obbligo di dare conto «delle ragioni del mancato ricorso al mercato» in caso di affidamento in house.

Il T.a.r. Liguria, con ordinanza del 15.11.2018, aveva dubitato della violazione dell’art. 76 della Costituzione, apparendo al remittente che la norma fosse viziata per eccesso di delega per il mancato rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti all’art. 1, comma 1, lett. a) ed eee), legge 28.1.2016, n. 11 (recante deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).

Ritenuta «plausibile» la motivazione sulla rilevanza della questione, la Corte l’ha poi giudicata non fondata nel merito.

Quanto al criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 1/2016, consistente nel cosiddetto divieto di gold plating, ovverosia nel divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, la Corte ha effettuato alcune precisazioni.

Innanzitutto, la Corte ha chiarito che il cosiddetto gold plating è effettivamente imposto da tale criterio direttivo ma non è un principio del diritto dell’Unione europea.

Peraltro, la ratio di tale divieto sarebbe ispirata a una «direttrice proconcorrenziale», essendo volto ad allargare il ricorso al mercato e non a ridurlo. Il criterio direttivo in questione, dunque, vieta unicamente l’introduzione di oneri amministrativi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive, che riducano la concorrenza in danno delle imprese e dei cittadini.

Conferma della correttezza di tale linea interpretativa è tratta dalla lettura del parere n. 855/2016 del Consiglio di Stato sulla bozza di Codice dei contratti pubblici nonché nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, sez. IX, ord., 6 febbraio 2020, C-89/19 a C-91/19; CGUE, sez. IV, sent., 3 ottobre 2019, C-285/18).

In ragione di ciò, la Corte ha affermato che l’onere motivazionale sulle ragioni del mancato ricorso al mercato, imposto dalla norma della cui costituzionalità dubitava il T.a.r. remittente, «risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza»: non vi è alcun contrasto, dunque, con il criterio direttivo di cui al citato art. 1, comma 1, lett. a), della legge delega.

La Corte ha ritenuto altresì insussistente il contrasto con il criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 1, lett. eee), della legge delega: tale criterio direttivo, semmai, nel voler imporre adeguata pubblicità e trasparenza con particolare riferimento agli affidamenti diretti, rivela una specifica attenzione a questo istituto già da parte del legislatore delegante. È proprio in tale prospettiva, allora, che «occorre valutare la scelta del legislatore delegato di imporre, per tali casi, un onere di motivazione circa il mancato ricorso al mercato».

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.

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