Avvalimento senza espressa indicazione di un corrispettivo: legittimo se l’interesse economico dell’ausiliaria è dimostrato aliunde

La II Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 4289 del 13 aprile 2021, ha ritenuto valido un contratto di avvalimento, pur non prevedendo espressamente un corrispettivo per il prestito di competenze tecniche e risorse, dal momento che risultava dimostrata aliunde la sussistenza di un interesse economico-patrimoniale in capo all’impresa ausiliaria (nel caso di specie, per il subappalto di una quota parte dei lavori e per l’appartenenza al medesimo consorzio stabile).

Più in particolare, il Collegio ha ritenuto non ravvisabile un’ipotesi di nullità del contratto di avvalimento laddove la natura onerosa dello stesso appaia determinabile sulla base degli ordinari canoni ermeneutici e di integrazione contrattuale, in virtù dei quali possono essere valorizzati anche elementi esterni al testo contrattuale, che rappresentino il contesto e i presupposti di fatto e di diritto del negozio concluso (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 30 marzo 2017, n. 4071).

La mancata previsione di un corrispettivo non sarebbe stata idonea, quindi, a far venir meno il carattere oneroso del contratto stipulato, dal momento che l’interesse patrimoniale in capo all’ausiliaria «può avere carattere diretto (cioè consistere in un’utilità immediata) o anche solo indiretto, purché effettivo» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 dicembre 2019, n. 14019).

Nel caso di specie, la sussistenza di un interesse economico-patrimoniale sarebbe stata già insita nel contratto di avvalimento, dal momento che l’ausiliaria e l’ausiliaria appartenevano al medesimo consorzio stabile.

Tale interesse patrimoniale, poi, in ragione di un accordo precedente rispetto alla sottoscrizione del contratto di avvalimento, si è ulteriormente concretizzato attraverso l’indicazione dell’ausiliaria come subappaltatrice di una quota parte dei lavori. Più in particolare, con il richiamato accordo, l’ausiliaria si impegnava a mettere a disposizione i propri requisiti attraverso l’istituto dell’avvalimento, in cambio dell’impegno della concorrente, in caso di aggiudicazione delle commesse oggetto di avvalimento, a far eseguire all’ausiliaria una quota parte dei lavori in subappalto nel limite minino del 20%.

Il T.A.R. non dubita della legittimità di tale operazione, ritenendo evidentemente irrilevante la sovrapposizione tra ruoli e istituti: con la pronuncia in esame, quindi, il Collegio di fatto ammette che il corrispettivo di un contratto di avvalimento possa risiedere nel subappalto alla medesima impresa ausiliaria di una quota parte dei lavori.

In definitiva, il T.A.R. Lazio di certo non si spinge ad affermare tout court l’irrilevanza della presenza di un corrispettivo nel contratto di avvalimento, trattandosi comunque di contratto avente natura onerosa: la sentenza chiarisce soltanto che l’interesse economico-patrimoniale dell’ausiliaria possa anche essere desunto aliunde, purché sia effettivo, e che possa consistere anche nel subappalto all’ausiliaria di una quota parte dei lavori.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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