Soccorso istruttorio non attivabile per i costi relativi alla gestione dell’emergenza Covid-19

La Sezione I-ter del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 4529 del 19 aprile 2021, ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente che non avesse provveduto all’indicazione separata dei costi relativi alla gestione dell’emergenza Covid-19, espressamente richiesta dal disciplinare, risultando incompleta l’offerta economica e non essendo tale incompletezza sanabile mediante soccorso istruttorio.

L’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, infatti, consente che possano essere sanate con soccorso istruttorio le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda: la norma, più precisamente, intende riferirsi alla mancanza, all’incompletezza e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUE, con l’espressa esclusione delle irregolarità afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.

Nel caso di specie, si trattava di un’incompletezza riguardante l’offerta economica, mancando la separata indicazione dei costi relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, espressamente richiesta dall’amministrazione.

Dunque, stante l’esclusione dall’ambito di operatività del soccorso istruttorio delle carenze riguardanti l’offerta economica, tale incompletezza non è stata giudicata sanabile: secondo il T.A.R. Lazio, peraltro, l’attivazione del soccorso istruttorio avrebbe portato ad un’inammissibile alterazione del principio della par condicio degli operatori in gara, consentendo l’integrazione un’offerta economica incompleta.

Ad avvalorare la propria tesi, il T.A.R. richiama anche l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, ove prevede l’esclusione degli operatori economici anche in caso di insufficiente indicazione separata di talune tipologie di costi. Tale disposizione, infatti, riguarda, oltre ai costi di manodopera e agli oneri di sicurezza, anche gli oneri concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute ed è quindi correttamente richiamata.

L’offerta economica, peraltro, risulta priva di un elemento invero essenziale, stante il rilievo anche costituzionale della tutela del diritto fondamentale alla salute, che il T.A.R. non manca di sottolineare. In ragione di ciò, per il Collegio, l’omessa separata indicazione per i costi correlati alla gestione dell’emergenza sanitaria «impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sulla affidabilità dell’offerta stessa, nonché ogni valutazione sulla congruità degli importi».

In definitiva, dalla pronuncia si ricava la natura di elemento essenziale dell’offerta economica della separata indicazione dei costi per la gestione dell’emergenza Covid-19, almeno ove espressamente richiesta dalla lex specialis.

In ogni caso, stante la previsione di cui all’art. 95, comma 10, tali costi andranno trattati dagli operatori economici alla stregua degli oneri di sicurezza e dovranno prudenzialmente essere separatamente indicati, a maggior ragione qualora la necessità di una separata indicazione sia richiesta (o comunque sia deducibile) dal disciplinare, non essendo altrimenti attivabile il potere di soccorso istruttorio.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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