Presupposti delle interdittive antimafia: non bastano parentele e frequentazioni, necessari fatti specificamente provati

La Sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con sentenza n. 323 del 16 aprile 2021, è intervenuta in materia di presupposti per l’emissione delle informative interdittive antimafia, ribadendo la necessità di fatti e condotte specificamente individuati e provati.

L’interdittiva antimafia costituisce istituto tra i più discussi di questi anni, che continua a occupare un posto rilevante nel contenzioso amministrativo: ciò, naturalmente, non soltanto per la funzione di rimedio di carattere preventivo rispetto al fenomeno mafioso, ma anche per la gravità degli effetti che da essa derivano, che come è noto possono avere forti ripercussioni sulla vita economica dell’impresa colpita, anche in ottica occupazionale.

Il provvedimento di competenza prefettizia causa, infatti, un’incapacità temporanea a contrarre rapporti con la pubblica amministrazione e per le imprese, sempre più di frequente, costituisce l’anticamera del fallimento.

Tale provvedimento, tuttavia, ha carattere preventivo e, per essere tempestivo ed efficace, viene adottato sulla base di un potere in larga misura discrezionale delle Prefetture.

Si è spesso affermato che l’emissione di siffatto provvedimento discende da un’esigenza di tutela di valori di rango costituzionale, che necessitano di essere bilanciati con altrettanto rilevanti principi costituzionali. Ciò è stato confermato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 3/2018, che ha sottolineato la necessità di bilanciare la tutela dell’ordine pubblico economico e della sicurezza pubblica con la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost, oltre che con l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione riconosciuti dall’art. 97 Cost.

Lo ha sottolineato anche la Corte costituzionale, ancor più di recente, chiarendo che «il potere di adottare un’informazione interdittiva nei confronti delle imprese private oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa […] comportando […] un grave sacrificio della libertà di impresa […] è giustificato dall’estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana» (Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57).

La problematicità dell’istituto, in effetti, deriva proprio dalla necessità di bilanciare l’esigenza di contrastare in modo rapido ed efficace il fenomeno mafioso con l’esigenza di evitare lesioni della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana, con ricadute occupazionali oltre che sulla libertà di iniziativa economica.

Il C.G.A., nella decisione qui in commento, pur consapevole che il provvedimento prefettizio sia manifestazione di un potere ampiamente discrezionale, ribadisce che la regola da applicare nel formulare il giudizio prognostico sfavorevole debba essere sempre quella del “più probabile che non”, con la conseguenza che il provvedimento interdittivo necessita, in ogni caso, «di un valido ancoraggio a fatti e condotte specificamente individuate e provate».

È risalente e consolidato il principio secondo cui, in sede di applicazione di misure di prevenzione, tra cui devono intendersi ricomprese le interdittive antimafia, occorra far riferimento ad una condotta tipizzata o a una situazione di fatto (obiettivamente percepibile) che la presupponga o che sia indice presuntivo sintomatico del pericolo di condizionamento mafioso: in questo senso si era espressa più volte la Corte costituzionale, in alcune pronunce richiamate dal C.G.A. (Corte cost., n. 2/1956, n. 23/1964, n. 68/1964, n. 113/1975 e n. 177/1980), e, da ultimo, anche la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, ricorso n. 43395/2009, De Tommaso c. Italia).

Nel caso di specie, il provvedimento prefettizio era basato su precedenti di polizia, rapporti di parentela e frequentazioni.

I precedenti di polizia di per sé «non assumono valore indiziante della sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa». Di tali precedenti, infatti, soltanto uno risultava poi sfociato in una sentenza di condanna e non era relativo a un reato collegato al pericolo di associazione mafiosa.

Stesso discorso per le frequentazioni che, oltre che datate, finiscono per dare vita «a un costrutto logico circolare in cui il sospetto si trasferisce fra le suddette persone fisiche, unite da legami parentali, e fra queste e l’associazione autoalimentandosi e non concretizzandosi in una specifica condotta». In assenza di specifiche condotte, dunque, le mere frequentazioni non possono ritenersi rilevanti.

Da ultimo, quanto ai rapporti di parentela, il C.G.A. opportunamente chiarisce che «il legame parentale non costituisce di per sé un indizio dell’infiltrazione mafiosa, specie laddove il parente deriva la propria presunta pericolosità dalla frequentazione di altri soggetti. La pericolosità sociale non si trasferisce infatti automaticamente da un parente all’altro ma occorre almeno ipotizzare che dal rapporto di parentela sia scaturita una cointeressenza in illeciti rapporti o compartecipazione in azioni sospette». Anche quest’affermazione appare coerente con i principi che devono regolare l’istituto, oltre che in linea con la precedente giurisprudenza (Cons. St., sez. III, 8 luglio 2020, n. 4372), dal momento che la parentela non può costituire di per sé un peccato originario che inibisca la libertà di iniziativa economica “a monte”.

In definitiva, il C.G.A. sembra operare una corretta ricostruzione dell’istituto e dei principi che lo sorreggono, ribadendo ancora una volta la necessità di quegli «indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali» ritenuti indispensabili dalla giurisprudenza largamente prevalente (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105; C.G.A.R.S., 30 dicembre 2019, n. 1099).

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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