Soccorso istruttorio: i casi della dichiarazione sul grave errore professionale e dell’omessa indicazione delle quote di partecipazione ed esecuzione di R.T.I.

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3950 del 19 agosto 2015, ha ribadito il principio secondo cui è sussistente l’obbligo della stazione appaltante di escludere dalla gara un’impresa che non abbia dichiarato la notizia della risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, anche se nei confronti di una P.A. diversa da quella che ha indetto la gara. Il caso riguardava l’ipotesi, disciplinata dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006, relativo all’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale. Trattandosi di difetto sostanziale della dichiarazione, sotto il duplice profilo della chiarezza e della veridicità, non è consentito l’utilizzo dell’istituto del soccorso istruttorio.

La II Sezione del T.A.R. Piemonte, Torino, con sentenza n. 1335 del 14 agosto 2015, ha ritenuto applicabile il principio del soccorso istruttorio all’omessa indicazione delle quote di partecipazione ed esecuzione nei raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti: in particolare, è possibile sanare l’omissione dietro pagamento della sanzione prevista all’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

Categorie

Condividi