La IV Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con sentenza n. 1759 del 23 agosto 2017, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto disposta in favore di una società che, in dichiarato adempimento all’obbligo previsto dal bando di indicare i costi per la sicurezza, ha indicato, nella propria offerta economica, “costi aziendali interni relativi alla sicurezza” pari a zero, ove si tratti dell’affidamento di un servizio di natura intellettuale.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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