Cause di esclusione: il caso dell’omesso versamento del contributo ANAC

La III Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 11263 del 21 novembre 2017, ha ritenuto legittima l’esclusione dalla gara di una società che non abbia allegato all’offerta le attestazioni di pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione e della Garanzia Provvisoria previste dalla lex specialis, non essendo nemmeno ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio.

L’obbligo di versamento del contributo ANAC, infatti, è da considerare “condizione di ammissibilità dell’offerta” ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005, nonché ai sensi dell’art. 3, comma 2, della deliberazione ANAC del 20 dicembre 2017, n. 1300.

Già in passato, d’altronde, la giurisprudenza prevalente aveva chiarito che, a prescindere da una espressa previsione di tale obbligo nella lex specialis, l’omesso pagamento del contributo non può essere sanato dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell’offerta” e la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge (Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572).

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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