Revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato: due pronunce fanno chiarezza

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2316 del 18 marzo 2021, e la IV Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2342 dello stesso giorno, hanno avuto modo di chiarire presupposti e condizioni alla base della revocazione delle sentenze, a partire da due differenti fattispecie.

In entrambi i casi, i ricorsi per revocazione sono stati giudicati inammissibili: il primo, poiché l’errata interpretazione del contratto di avvalimento costituisce un errore di diritto e non di fatto; il secondo, dal momento che la violazione di un principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria non costituisce un vizio revocatorio, fuoriuscendo dalle ipotesi tassativamente previste ai sensi dell’art. 395 c.p.c.

Più in particolare, nella prima pronuncia in esame, la III Sezione ha ritenuto inammissibile un ricorso per revocazione, ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., nell’ipotesi in cui si censuri l’interpretazione data a un contratto di avvallimento: in tal caso, infatti, l’errore del giudice (certamente possibile) non sarà di mero fatto ma di diritto, fuoriuscendo dunque dall’ipotesi applicativa prevista dal Codice.

Nella fattispecie, si imputava al giudice di appello di non aver colto l’esatta portata del contratto dal momento che tale contratto non sarebbe affatto indeterminato, avendo puntualmente indicato e specificato che l’ausiliaria avrebbe svolto in via diretta tutte le attività oggetto di prestito.

Ebbene, a prescindere dalla fondatezza di tale doglianza, per la III Sezione, si tratta pur sempre di un errore sull’interpretazione del contratto e, quindi, di un errore non di mero fatto ma di diritto: un vizio logico dovuto al massimo al fallace apprezzamento del contenuto contrattuale e a una sua inesatta valutazione.

Il confine appare invero molto labile, specialmente laddove l’errore fosse macroscopico e agevolmente rilevabile, ma con questa pronuncia la III Sezione prova a fare chiarezza, ricordando che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale e non “un terzo grado di giudizio”. 

Come ricorda la III Sezione, l’errore di fatto – per essere idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti: 

1) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; 

2) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; 

3) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2021, n. 1601).

L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006). In breve, per il Consiglio di Stato, tale errore di fatto “deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di “quell’abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa” (sul punto, la sentenza richiama anche Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2021, n. 1644).

Nella seconda pronuncia in esame, invece, come anticipato, la IV Sezione ha escluso che la violazione di un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato tra altre parti, e mediatamente dell’articolo 99, comma 3, c.p.a., possa configurare un vizio revocatorio.

Le ipotesi di revocazione previste dall’articolo 395 c.p.c., richiamate dall’art. 106 c.p.a., hanno infatti carattere tassativo, stante il carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla regola della intangibilità del giudicato. Non è possibile, quindi, per la IV Sezione, l’interpretazione estensiva né l’applicazione analogica di tali fattispecie.

Sarebbe al più possibile la revocazione qualora l’omesso esame possa qualificarsi come errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., risultando causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1488).

Non è questo il caso di specie, dal momento che la violazione di un principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria tra altre parti:

– non comporta contrasto fra giudicati, dal momento che la sentenza dell’Adunanza Plenaria non è stata resa tra le stesse parti;

– costituisce un errore di diritto (non certo di fatto), dipendente dall’erronea applicazione o dalla mancata valutazione del principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria.

Peraltro, come ricorda ancora la IV Sezione, la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2 del 2018, ha chiarito che un principio di diritto espresso ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a. non vale a configurare un contrasto di giudicati e quindi non può costituire parametro di riferimento nemmeno ai sensi dell’ulteriore ipotesi di revocazione prevista dall’art. 395, n. 5, c.p.c.

Quanto affermato dalla IV Sezione appare in linea di massima condivisibile, dal momento che la presunta vincolatività dei principi di diritto dell’Adunanza Plenaria – ammesso che possa essere considerata un punto di approdo auspicabile – dovrebbe al più essere introdotta per via normativa e ricollegata alla finalità di garantire una maggiore uniformità di giudizi. Mai potrebbe essere introdotta per via giurisprudenziale, forzando il numerus clausus di cui all’art. 395 c.p.c.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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