La I Sezione del T.A.R. Basilicata, con ordinanza n. 525 del 25 luglio 2017, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione se l’esclusione automatica dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio per omessa separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale – risultante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici e applicabile anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nel modello di compilazione per la presentazione delle offerte oltre che a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale – sia compatibile con i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al TFUE, nonché con i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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