Subappalto “necessario” secondo l’Adunanza Plenaria: indicazione del nominativo del subappaltatore, soccorso istruttorio, oneri di sicurezza

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 9 del 2 novembre e n. 11 del 1 dicembre 2015, interpretando letteralmente l’art. 118, d.lgs. n. 163/2006 e superando il precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto non necessaria l’indicazione già in sede di offerta del nominativo del subappaltatore neanche in caso di subappalto “necessario”, ossia quando il concorrente non sia già autonomamente qualificato nelle categorie scorporabili ex art. 107, comma 2, d.P.R. n. 207/2010.

L’Adunanza Plenaria, con la già citata sentenza n. 9/2015, ha altresì affermato che non è esercitabile il potere di soccorso istruttorio nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si sia conclusa prima della pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3/2015 che aveva fissato tale principio di diritto.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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